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LO STATUTO

 

 

 

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi


Art. 1

 E' costituita una piccola cooperativa sotto la ragione sociale “PICOS Piccola Società Cooperativa a.r.l.”

Art. 2 

La Cooperativa ha sede in Treviso, in via Bressa n° 5. Essa potrà istituire, su delibera dell'assemblea dei soci, sedi secondarie, depositi, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie e succursali, sia in Italia che nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 3

La durata della cooperativa è stabilita sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata a norma di legge.



TITOLO II

Scopo ed oggetto sociale


Art. 4

I soci cooperatori intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro cooperativo, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.
La prestazione dei soci cooperatori in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attività professionali. 
Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. 
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. A tal fine, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può aderire ad organismi associativi a ciò preposti.

Art.5

La cooperativa ha per oggetto l'effettuazione di servizi che in qualche modo siano riconducibili al settore dell'handicap-disabili (disabili e relative famiglie, operatori del settore, ed interessati all'argomento).
La società si propone di migliorare il settore dell'handicap attraverso attività economiche e non.
Alcuni esempi di servizi, sempre rivolti al settore dell'handicap, potranno essere:

a) L'attivazione di uno sportello informativo dove oltre a fornire informazioni su tematiche quali: lavoro, scuola, famiglia, volontariato, legislazione, sanità, etc. viene attivato:
1) Biblioteca del settore dell'handicap (barriere architettoniche, trasporto, volontariato, turismo, legislazione, scuola...);
2) Emeroteca (riviste del settore dell'handicap);
3) Videoteca (materiale audiovisivo del settore dell'handicap);
4) Legislazione documentazione legislativa specifica del settore dell'handicap;

b) Lo svolgimento nel settore dell'handicap di attività di ricerca in campo socio-economico, politico ed istituzionale, in ambito nazionale ed europeo, con la realizzazione di studi ed indagini nonché la rilevazione e l'organizzazione di statistiche e rilevazioni dirette;

c) La progettazione, la realizzazione ed il coordinamento di servizi di formazione per persone svantaggiate e relative famiglie e per enti non-profit;

d) l'organizzazione, nell'ambito del settore dell'handicap, di seminari e convegni nonché la promozione di attività editoriali nell'ambito politico, sociale ed economico;

e) la promozione, l'organizzazione, il coordinamento di opportune azioni turistiche ed alberghiere in genere, tutelando il cliente ed il turista nel suo interesse assistendolo in ogni necessità. Tale servizio dovrà sempre essere rivolto a persone svantaggiate e non, che comunque siano in qualche modo riconducibili al settore dell'handicap (famigliari di persone svantaggiate, volontari, etc.).

La cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società.
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi/prestiti per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.



TITOLO III

Soci


Art. 6

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre né superiore ad otto.

Art. 7

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo ano di età, che esercitano mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e/o, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Essi devono riconoscersi con le finalità mutualistiche della stessa. Possono aderire alla cooperativa soci sovventori. Nel caso in cui, un apposito regolamento disciplini la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito. I finanziamenti dei soci, sia cooperatori che sovventori, potranno essere improduttivi di interessi.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda alla cooperativa specificando:
a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
b) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo sette;
c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.
L'accoglimento della domanda d'ammissione è deciso dall'Assemblea dei soci, che accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo9, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati il versamento di cui all'articolo 8. trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Art.9

I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare alle attività sociali, a prestare il proprio lavoro nell'impresa, secondo le esigenze della cooperativa;
Le previsioni di cui al punto c) non si applicano ai soci sovventori.
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o comunque esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.
E' altresì fatto divieto al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'assemblea. Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale “lavoratore associato”, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dai previsti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. L'assemblea potrà approvare un regolamento aziendale che potrà prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organi della cooperativa. 
Lo stesso regolamento potrà stabilire il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo determinato.
Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci sovventori.

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per cause di morte. I casi di recesso e d'esclusione sono regolati ai sensi di legge.

Art. 12

I soci receduti, o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e in ogni modo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:
a) che commetta gravi inadempienze dalle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;
c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tipo verso la cooperativa;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
e) che nel compimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.
L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di cui all'articolo 9 lettera C.
La causa di esclusione di cui al punto “e” non si applica ai soci sovventori. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di soppravenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, semprechè la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo alla eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. 

Art. 13

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente Art. 12, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.


TITOLO IV

Patrimonio sociale


Art. 14

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote, ciascuna di un valore nominale non inferiore a lire 50.000# (cinquantamila).
b) Dalla riserva legale;
c) Dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti;
d) Da eventuali riserve straordinarie;
e) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
f) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde la cooperativa con il suo patrimonio. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
I soci sovventori possono cedere proprie quote previa autorizzazione dell'assemblea e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'assemblea.

Art. 15

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli né cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.



TITOLO V

Bilancio


Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2001. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri previsti in materia dalla normativa civilista.
L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione dell'utente di esercizio, secondo i seguenti criteri:
a) A riserva legale nella misura del ventipercento;
b) Ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 L. 59/92 nella misura del trepercento;
c) La parte eccedente integralmente destinata alla riserva straordinaria indivisibile. E' fatto divieto distribuire tra i soci la riserva straordinaria indivisibile, sotto qualsiasi forma, non solo durante la vita della cooperativa, ma anche all'atto dell'eventuale suo scioglimento.



TITOLO VI

Organi sociali


Art. 17

Sono organi della cooperativa:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Collegio Sindacale (se nominato).

Art. 18

L'Assemblea dei Soci.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con il diritto di voto e tutti i consiglieri e i sindaci effettivi (se nominati).

Art. 19

L'assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
c) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
d) Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto;
e) Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;
f) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
g) Delibera l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti all'ultimo comma dell'articolo 5 del presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Presidente lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, anche da un solo socio.
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dall'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
I Soci possono prendere visione 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea presso la sede sociale della documentazione relativa al bilancio e ai punti dell'ordine del giorno delle assemblee straordinarie.

Art. 20

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituta quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa, per le modifiche dell'atto costitutivo e per l'istituzione e modifiche di regolamenti interni, per ciò occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega ed il voto favorevole dei sei ottavi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21

Ogni socio ha solo un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, mediante delega scritta nei limiti di legge; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio, e le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 22

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina inoltre un segretario. 
Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 23

L'organo amministrativo.
L'amministrazione della cooperativa può essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione oppure può essere riservata all'Assemblea dei soci. 
Qualora la cooperativa fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso dovrà essere composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio resta in carica tre anni e i membri possono essere rieletti. Al suo interno il Consiglio eleggerà un presidente ed un vicepresidente.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute. Con delibera dell'Assemblea dei soci, potranno essere concessi agli amministratori dei compensi annuali o periodici. In alternativa a parte dei compensi, l'assemblea potrà riconoscere agli amministratori, all'atto della cessazione della carica, una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 16 - 1° comma lettera c - del DPR 917/86, costituita con singole quote annuali di entità massima non superiore al 30% del compenso annuo fisso.
Qualora il potere di amministrazione fosse riservato all'assemblea dei soci, l'assemblea provvederà a nominare fra i soci un presidente, potrà inoltre essere nominato dall'assemblea fra i soci un Vice-presidente.

Art. 24

Il Presidente della Cooperativa ha la rappresentanza legale e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione dell'Assemblea, può delegare parte dei propri poteri al vice Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 26

Il Collegio Sindacale, se reso obbligatorio ai sensi dell'art. 2488 c.c., sarà composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.



TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione



Art. 27

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà, con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, uno o più liquidatori.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori.



TITOLO VIII

Requisiti mutualistici


Art. 28

La cooperativa nel corso della sua vita sociale e in sede di liquidazione, non potrà distribuire ai soci utili superiori alla percentuale di interesse spettante ai finanziamenti effettuati dai soci.
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 29

Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto agli art. 12, 14 e 25, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.



TITOLO IX

Clausola compromissoria


Art. 30

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Treviso ad istanza della parte più diligente. Il presidente del Tribunale di Treviso provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.



TITOLO X

Disposizioni generali


Art. 31

La cooperativa qualora dovesse superare il numero massimo dei soci potrà essere trasformata in cooperativa sociale ai sensi di legge.

Art. 32

La cooperativa non può modificare i requisiti mutualistici come stabiliti dal presente atto. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 33

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di piccola cooperativa.

 

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